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Organizzazione

Statuto

La FMD è un ente di diritto privato con personalità giuridica senza scopo di lucro. È dotata di fondo patrimoniale e di autonomia gestionale.

 

Lo Statuto, l’atto costitutivo, contiene l’insieme di norme che ne regolano l’organizzazione e le attività.
 

 
Articolo 1
Natura, denominazione e sede
1. E’ costituita la Fondazione Mondo Digitale come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Umbria, 7 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all’estero.

 

Articolo 2
Fondatori

1. Sono Primi Fondatori:
a) il Comune di Roma;
b) le aziende: Engineering, Unisys, Wind Telecomunicazioni, Elea, Unidata.
2. Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche che, rispondendo all’invito dei Primi Fondatori o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo pa trimoniale e/o del fondo di gestione.
3. Sono Fondatori Successivo la Regione Lazio e la Società Intel.
 
Articolo 3
Partecipanti
 
1. Sono Partecipanti alla Fondazione le scuole e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.
4. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 4
Finalità
1. La Fondazione si propone di realizzare le seguenti finalità:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale della popolazione attraverso progetti ed iniziative rivolte innanzitutto ai giovani ed alle categorie potenzialmente escluse dalle opportunità generate dal diffondersi della società della conoscenza (tra cui anziani, disabili, immigrati, rifugiati politici);
b) concorrere alla creazione di una vasta, eterogenea e diffusa cultura digitale, nonché promuovere la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi nel settore delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
c) concorrere alla creazione di una diffusa cultura di innovazione tecnologica, in particolare nel mondo della scuola, promovendo la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati all’istruzione;
d) promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere la frattura o divario digitale tra chi ha accesso alle opportunità create dal diffondersi delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche e chi ne è escluso;
e) promuovere iniziative e progetti finalizzati a creare pari opportunità di accesso alle più moderne tecnologie informatiche e telematiche;
f) promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire l' inserimento delle donne nei settori scientifici e tecnologici;
g) promuovere la diffusione di tecnologie applicate in campo educativo, formativo e culturale ai settori educativi e produttivi con particolare riferimento alle scuole e alle piccole e medie imprese;
h) sviluppare e promuovere una piattaforma di eventi e conoscenza, integrati con un ambiente virtuale (multimedia online, in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, educativo, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma e del Lazio, e dell'intero paese, nonchè la piena valorizzazione del Centro Città Educativa secondo gli indirizzi del Dipartimento XI del Comune di Roma;
i) contribuire a sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori;
j) favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche attraverso l'uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
k) promuovere la formazione professionale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione anche a favore dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo nonchè la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
l) promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
m) realizzare interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
n) svolgere attività di cooperazione e di educazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. La Fondazione opera, senza fini di lucro, con iniziative a favore dei giovani e, in generale, delle persone svantaggiate nell’utilizzazione delle moderne tecnologie, anche dei Paesi in via di sviluppo, svolgendo le attività, di cui ai successivi articoli, con criteri di economicità e nel rispetto del vincolo di bilancio.
 
Articolo 5
Attività principali
 
1. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’art.4, svolge le seguenti attività:
a) elabora e realizza progetti che promuovano l’uso delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche (anche attraverso il reperimento di risorse pubbliche e private);
b) promuove accordi con scuole, istituti di formazione, università, imprese (anche del terzo settore), associazioni, istituzioni locali e governative, organizzazioni non governative;
c) organizza mostre ed eventi relativi allo sviluppo di didattiche innovative nella scuola
d) organizza e promuove il concorso mondiale Global Junior Challenge;
e) allestisce ed anima spazi destinati alla promozione di nuove esperienze didattiche, in particolare nel settore della scienza e della tecnologia;
f) organizza concorsi e campagne di comunicazione con particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
g) provvede alla gestione del Centro Città Educativa e all'esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua utilizzazione. In particolare, la fondazione gestisce direttamente o indirettamente mediante appalti i seguenti servizi ed attività sulla base delle linee guida del Dipartimento XI:
- la gestione economico-amministrativa, la manutenzione ordinaria, la sicurezza e la pulizia dell'intero centro, nonchè la gestione dei servizi di accoglienza;
- la promozione delle attività che si svolgeranno presso il Centro Città Educativa secondo un programma concordato con il Dipartimento XI del Comune di Roma;
- l'attività di ricerca, raccolta, documentazione, archiviazione e diffusione, in forma non esclusivamente digitale, relativa alle esperienze didattiche innovative realizzate dalle scuole, inclusa la creazione e la gestione di siti web dedicati e banche dati;
h) promuove la ricerca scientifica e l’elaborazione strategica sulle tematiche dell’innovazione e dell’inclusione digitale;
i) promuove la produzione e diffusione di pubblicazioni di scopo (accademiche, di indirizzo strategico e di analisi-azione) sui temi dell’innovazione e dell’inclusione digitale;
j) promuove la produzione di contenuti educativi, strumenti, e metodologie didattiche e di ricerca sui temi dell’innovazione nella scuola e nel sistema educativo in generale;
k) promuove la formazione di personale, in particolare di quello impegnato in campo educativo, sulle tematiche relative alle più moderne tecnologie informatiche e telematiche;
l) organizza e gestisce corsi di formazione, stages, master classes e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;
m) promuove e realizza diverse tipologie di eventi e manifestazioni di tipo culturale, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il territorio;
n) eroga premi e borse di studio.
2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre forme partecipative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.
 
Articolo 6
Attività strumentali, accessorie e connesse
 
1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione realizza le proprie attività con personale interno, avvalendosi dei servizi offerti dai Fondatori e dai Partecipanti, acquisendo all’esterno forniture e servizi con le modalità prescritte per le Pubbliche Amministrazioni dalla vigente normativa in materia.
2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, la Fondazione può tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l’esclusione di altri - l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, Organismi nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
b) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
c) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. La Fondazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche o private.
 
Articolo 7
Patrimonio e risorse disponibili per la gestione
 
1. Il Fondo patrimoniale è costituito:
a) dal Fondo Consortile del Consorzio Gioventù Digitale trasformato nella Fondazione Mondo Digitale;
b) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all’articolo 2, comma 2;
c) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di fondatori;
d) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;
e) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell’atto costitutivo o successivamente siano conferiti in Statuto della Fondazione Mondo Digitale
proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.
2. Sono risorse disponibili per la gestione d’esercizio:
a) i frutti dell’investimento patrimoniale;
b) i contributi del Comune di Roma al Fondo di gestione pari a € 450.000 per anno;
c) i contributi della Regione Lazio al Fondo di gestione pari a € 300.000 per anno;
d) i contributi degli altri Fondatori al Fondo di gestione;
e) i contributi del Comune di Ro ma resi disponibili dalla Legge 285/97 per la gestione e realizzazione
di attività a favore dell'infanzia e adolescenza presso il Centro Città Educativa di Roma;
f) le risorse dei partner privati messe a disposizione annualmente in forma di servizi o contributi a progetti ed attività specifiche;
g) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell’esercizio;
h) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
i) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
j) il diritto di uso e godimento del Centro Città Educativa conferito dal Comune di Roma - che ne è proprietario - per la durata di 9 anni, fatti salvi i diritti di uso libero e gratuito del Dipartimento XI del Comune di Roma;
k) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.
3. I proventi e le risorse, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sono destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione.
4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.
 
Articolo 8
Organi
 
1. Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l’Assemblea dei soci Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti.

 

Articolo 9
Presidente
1. Il Presidente è designato dal Sindaco di Roma, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.
3. Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l’obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d’urgenza adottate dal Presidente.
4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.
5. E’ conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

 

Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da non meno di 7 e non più di 13 membri. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice civile.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati come segue: quattro su designazione del Sindaco di Roma e tre su designazione del gruppo dei primi fondatori privati.
3. Il Presidente della Regione Lazio designa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi potranno designare sino a due componenti del Consiglio. In ogni caso, nessun Fondatore Successivo può designare più di un componente. Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aumenti, il numero dei membri designati dal Sindaco di Roma aumenterà proporzionalmente di una unità per ogni membro designato dagli altri fondatori.
4. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono designati, per il rimanente periodo del triennio, dagli stessi fondatori che avevano designato i membri uscenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’Ordine del Giorno, la data e l’ora fissata per l’ adunanza deve essere inviata ai consiglieri e revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore per fax o telegramma.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti.
 
Articolo 11
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
 
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. In particolare, il Consiglio:
a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore Generale, inteso come il piano delle attività da svolgere nell’anno successivo e con relativi stanziamenti corredato da una relazione illustrativa;
b) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente secondo le modalità ed i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt.2423 e seguenti c.c;
c) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
d) dispone l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;
f) dà criteri in ordine all’eventuale assunzione di personale;
g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
i) delibera l’attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
l) delibera le modificazioni dello Statuto ai sensi del successivo art. 17;
m) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 
Articolo 12
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale è investito dei poter i di gestione ordinaria e di controllo delle attività della Fondazione ed in particolare:
a) riveste la carica di capo del personale e perciò, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, dispone le assunzioni, i licenziamenti e le promozioni;
b) attua le delibere del Consiglio di Amministrazione;
c) predispone i piani triennali di attività.
3. Il Direttore Generale può ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per svolgere funzioni e compiere atti con potere anche di rappresentanza.
4. Il Direttore Generale predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, che devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Statuto della Fondazione Mondo Digitale Comitato di Vigilanza almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 13
Comitato di Vigilanza
 
1. Il Comitato di Vigilanza è costituito da tre membri effettivi, di cui due, ivi compreso il Presidente, designati dal Sindaco di Roma e uno dal gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi.
2. Il Comitato, inoltre, si compone di due membri supplenti designati, rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma e uno dal gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi.
3. I membri del Comitato di Vigilanza durano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Comitato, il Sindaco del Comune di Roma e/o il gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori
Successivi ciascuno per quelli di propria competenza, provvedono immediatamente alla designazione del componente e/o dei componenti mancanti.
5. Il Comitato di Vigilanza:
a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e revisionale e sul bilancio di esercizio;
c) propone ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei componenti da essi nominati;
d) riferisce per iscritto ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi, almeno una volta l’anno, sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;
e) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;
f) esercita le funzioni di controllo contabile previste dall’articolo 2409-ter del Codice Civile;
g) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.
6. Il Comitato di Vigilanza partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
7. I membri del Comitato di Vigilanza devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del c.c.
8. Il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio spetta al Comitato di Vigilanza, ovvero, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad un Revisore contabile o ad una società di revisione. Si applicano gli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 24.2.98 n. 58.
9. I componenti del Comitato di Vigilanza possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
10. Il Comitato di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
11. Il Comitato di Vigilanza si riunisce almeno ogni tre mesi. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato è determinante.
12. I processi verbali delle adunanze del Comitato sono trascritti in apposito libro.
 
Articolo 14
L’Assemblea dei soci Fondatori
 
1. L’Assemblea dei soci Fondatori è composta dai rappresentanti dei soci Fondatori.
2. L’Assemblea nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione. Il Presidente assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
3. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza, attenendosi alle designazioni dei soci Fondatori di cui ai precedenti articoli 10 e 13;
b) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo;
c) esprime pareri in merito a modifiche dello Statuto;
d) può esprimere pareri in merito al bilancio di previsione e al bilancio d’esercizio;
e) può esprimere pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione e su ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
f) può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di Amministratori, indicandone i motivi.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l’anno, in occasione della comunicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno tre Consiglieri di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.
 
Articolo 15
Il Collegio dei Partecipanti
 
1. Il Collegio dei Partecipanti è composto dai rappresentanti dei Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto solo allorquando il numero dei Partecipanti sia superiore a cinque.
2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione. Il Presidente assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
3. Il Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.
4. Al Collegio dei Partecipanti è comunicato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica de ll’impiego delle risorse della
Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata.
5. Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l’anno dal Presidente della Fondazione, in occasione della comunicazione del bilancio consuntivo da parte de l Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 16
Remunerazione e decorrenza delle cariche
1. La carica di Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione è gratuita.
2. La remunerazione dei membri del Comitato di Vigilanza è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.
3. Tutte le cariche sociali indicate nel presente Statuto hanno decorrenza dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
 

 

Articolo 17
Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione
 
1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.
2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.
4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati - sulla base delle indicazioni dei Primi Fondatori e dei Fondatori Successivi - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell’art. 4 del presente Statuto.
5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
 
Articolo 18
Disposizioni varie, transitorie e finali
1. La Fondazione subentra al Consorzio Gioventù Digitale in tutti i rapporti, contratti e negozi giuridici di cui quest’ultima è parte al momento della trasformazione e ne prosegue, in continuità, tutte le attività.
2. Gli organi amministrativi e di controllo del Consorzio Gioventù Digitale rimangono in carica con i
compiti e i poteri vigenti al momento della trasformazione del Consorzio in Fondazione fino alla naturale scadenza del mandato in atto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materia.
Firmato: Tullio De Mauro
Firmato: Paolo Silvestro Notaro
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